<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; FormaSer  Formazione &amp; Servizi</title>
	<atom:link href="http://formaser.it/tag/comunicazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://formaser.it</link>
	<description>Formazione &#38; Servizi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2015 09:46:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>VIOLAZIONI DEI DATA BASE &#8211; LE NUOVE REGOLE</title>
		<link>http://formaser.it/privacy/violazioni-dei-data-base-le-nuove-regole/</link>
		<comments>http://formaser.it/privacy/violazioni-dei-data-base-le-nuove-regole/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 13:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FormaSer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[attuazione della direttiva]]></category>
		<category><![CDATA[comma]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[consultazione]]></category>
		<category><![CDATA[decreto legislativo]]></category>
		<category><![CDATA[direttiva europea]]></category>
		<category><![CDATA[disciplina]]></category>
		<category><![CDATA[distruzione]]></category>
		<category><![CDATA[garante per la privacy]]></category>
		<category><![CDATA[gazzetta ufficiale]]></category>
		<category><![CDATA[internet provider]]></category>
		<category><![CDATA[legge 15]]></category>
		<category><![CDATA[legge comunitaria]]></category>
		<category><![CDATA[linee guida]]></category>
		<category><![CDATA[misure]]></category>
		<category><![CDATA[perdita dei dati]]></category>
		<category><![CDATA[persone]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza e privacy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formaser.it/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[Nuove regole per la sicurezza dei dati in rete e nelle tlc (garanteprivacy.it) Il Garante per la Protezione dei dati ha pubblicato le &#8220;Linee guida in materia di attuazione della disciplina sulla comunicazione delle violazioni di dati personali&#8221; &#8211; Consultazione pubblica &#8211; 26 luglio 2012 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2012). La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nuove regole per la sicurezza dei dati in rete e nelle tlc</strong> (garanteprivacy.it)</p>
<p><a href="http://formaser.it/wp-content/uploads/2012/09/banchedati.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1108" title="banchedati" src="http://formaser.it/wp-content/uploads/2012/09/banchedati-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Il Garante per la Protezione dei dati ha pubblicato le &#8220;Linee guida in materia di attuazione della disciplina sulla comunicazione delle violazioni di dati personali&#8221; &#8211; Consultazione pubblica &#8211; 26 luglio 2012 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2012).<br />
La direttiva 2002/58/Ce (c.d. direttiva e-Privacy) afferma che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica devono adottare &#8220;appropriate misure tecniche e organizzative&#8221; per assicurare &#8220;un livello di sicurezza adeguato al rischio esistente&#8221; (art. 4, comma 1). Nella direttiva 2009/136/Ce (che ha modificato la direttiva 2002/58/Ce) si è tenuto conto, in particolare, del fatto che un evento che coinvolga i dati personali, se non trattato in modo adeguato e tempestivo, può provocare un grave danno economico e sociale al contraente (o alle altre persone interessate), tra cui l&#8217;usurpazione d&#8217;identità (cfr. considerando 61).</p>
<p>Con il recepimento delle suindicate previsioni tramite il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69, con il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nell&#8217;art. 9 della legge comunitaria del 2010 (legge 15 dicembre 2011, n. 217, pubblicata in G.U. 2 gennaio 2012, n. 1), i fornitori di servizi di comunicazione elettronica sono oggi tenuti a comunicare senza indebiti ritardi al Garante e, in alcuni casi, al contraente o ad altre persone interessate, l&#8217;occorrenza dei predetti eventi, qualificati come &#8220;violazioni di dati personali&#8221;.<br />
In attuazione della direttiva europea in materia di sicurezza e privacy nel settore delle comunicazioni elettroniche, di recente recepita dall&#8217;Italia, il Garante per la privacy ha fissato un primo quadro di regole in base alle quali le società di tlc e i fornitori di servizi di accesso a Internet saranno tenuti a comunicare, oltre che alla stessa Autorità, anche agli utenti le &#8220;violazioni di dati personali&#8221; (&#8220;data breaches&#8221;) che i loro data base dovessero subire a seguito di attacchi informatici, o di eventi avversi, quali incendi o altre calamità.<br />
La comunicazione agli utenti deve avvenire al massimo entro 3 giorni dalla violazione e non è dovuta se si dimostra di aver utilizzato misure di sicurezza e sistemi di cifratura e di anonimizzazione che rendono inintelligibili i dati.<br />
<strong>Chi deve comunicare le violazioni?</strong><br />
L&#8217;obbligo di comunicare le violazione di dati personali spetta esclusivamente ai fornitori di servizi telefonici e di accesso a Internet. L&#8217;adempimento non riguarda quindi le reti aziendali, gli Internet point (che si limitano a mettere a disposizione dei clienti i terminali per la navigazione), i motori di ricerca, i siti Internet che diffondono contenuti.</p>
<p><strong>Il &#8220;registro delle violazioni&#8221;</strong></p>
<p>Per consentire l&#8217;attività di accertamento del Garante, i provider dovranno tenere un inventario costantemente aggiornato delle violazioni subite che dia conto delle circostanze in cui queste si sono verificate, le conseguenze che hanno avuto e i provvedimenti adottati a seguito del loro verificarsi.</p>
<p><strong>Le sanzioni</strong></p>
<p>Non comunicare al Garante la violazione dei dati personali o provvedere in ritardo espone a una sanzione amministrativa che va da 25mila a 150mila euro. Stesso discorso per la omessa o mancata comunicazione agli interessati, siano essi soggetti pubblici, privati o persone fisiche: qui la sanzione prevista va da 150 euro a 1000 euro per ogni società o persona interessata. La mancata tenuta dell&#8217;inventario aggiornato è punita con la sanzione da 20mila a 120mila euro.</p>
<p><strong>Qualora si verificasse una violazione, come la comunichiamo al Garante per la Privacy?</strong></p>
<p>Tramite l&#8217;apposito modulo &#8220;<a href="http://formaser.it/wp-content/uploads/2012/09/Modello-di-comunicazione-al-Garante.pdf" target="_blank">Modello di comunicazione al Garante</a>&#8220;.</p>
<p>Per ulteriori approfondimenti potete consultare <a href="http://formaser.it/wp-content/uploads/2012/09/Garante-Privacy-Provvedimento-26-Luglio-2012.pdf" target="_blank">le linee guida complete</a> previste dal provvedimento</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formaser.it/privacy/violazioni-dei-data-base-le-nuove-regole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
