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	<title> &#187; FormaSer  Formazione &amp; Servizi</title>
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	<description>Formazione &#38; Servizi</description>
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		<title>Più Sicurezza, meno carta&#8230;Siamo Sicuri?</title>
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		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 15:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FormaSer</dc:creator>
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			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel disegno di legge licenziato dal Governo il 16 ottobre 2012 si parla di azioni di &#8220;Semplificazione&#8221; agli adempimenti, soprattutto da un punto di vista cartaceo, legati alla Sicurezza sul Lavoro. L&#8217;intento è quello di adeguarsi agli standard e alle procedure in vigore nelle altre esperienze internazionali e di facilitare il controllo da parte degli organi di vigilanza che, ad oggi, si trovano spesso davanti documenti di ogni tipo che devono perdere tempo ad analizzare e studiare per misurarne la validità e, in molti casi, la reale attinenza all&#8217;attività in esame (il copia e incolla regna in presenza di ignoranza!) con un occhio all&#8217;abbattimento dei costi per le piccole e medie imprese.</p>
<p><strong><a href="http://formaser.it/wp-content/uploads/2012/10/Discente-Studioso.corsi-FormaSer.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1118" title="Discente-Studioso.corsi FormaSer" src="http://formaser.it/wp-content/uploads/2012/10/Discente-Studioso.corsi-FormaSer.png" alt="" width="300" height="400" /></a>Cosa potrebbe cambiare in pratica?</strong></p>
<p>Riferendoci al <strong>DVR</strong> (documento di valutazione dei rischi) si torna al sogno,ormai utopistico, di avere dal ministero stesso dei modelli da compilare che siano uguali per tutti. In effetti il nostro scetticismo deriva dal fatto che dal lontano D.lgs. 626/94 stiamo ancora aspettando un unico modello di DVR che non permetta a qualche organo competente di sanzionare perché la forma grammaticale non è del tutto idonea!<br />
Come già avvenuto nel caso della formazione per Datori di lavoro RSPP, Dirigenti, Preposti e lavoratori, si potrebbe cercare di individuare le attività a basso rischio infortunistico sulla base di criteri e parametri oggettivi (in Italia!). Vabbè, crediamoci e speriamo bene! Una volta fatta l&#8217;oggettiva distinzione, i datori di lavoro potranno attestare (quindi autocertificare come prima?) di aver compiuto la valutazione dei rischi, fermi restando i relativi obblighi, utilizzando il fantomatico modello ministeriale.</p>
<p>Qui siamo alle solite sul principio dell&#8217;autocertificazione. Se certifico di aver fatto la valutazione dei rischi, come la dimostro in presenza degli organi di controllo competenti o se qualcuno dei miei lavoratori ha la &#8220;sfortuna&#8221; di farsi male? Pensiamo che a questo punto la frase &#8220;<em>fermi restando i relativi obbligh</em>i&#8221; acquisisca un senso compiuto. Speriamo!</p>
<p>Tale decreto dovrebbe entrare in vigore entro 60 giorni (ma cambiate ogni tanto, dite 65 giorni o magari 80, tanto per far credere che non è un tempo standard inventato ma una reale misurazione programmata da qualcuno!) dall&#8217;entrata in vigore della legge di semplificazione, ma le probabilità che i tempi vengano rispettati sono molto basse.<br />
Per ora quindi teniamoci che la semplificazione introdotta, fino alla pubblicazione del decreto attuativo, permette alle aziende fino a 10 lavoratori di usufruire delle procedure standardizzate in corso di definizione (!) e comunque fino al 31 dicembre 2012 di effettuare la famosa autocertificazione che, lo ricordiamo a tutti coloro che credono di aver trovato il Santo Graal, espone a sanzioni penali in caso di falsa dichiarazione. Ci spieghiamo: se dichiaro di aver fatto la valutazione e poi mi controllano e non ho niente che lo attesti veramente, come faccio ad aver fatto la valutazione? Chiaro? Punto!<br />
Inoltre i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori, sempre fino alla pubblicazione del decreto attuativo, potranno effettuare la valutazione sempre sulla base delle fantomatiche procedure standardizzate.</p>
<p>In riferimento agli obblighi derivanti dai contratti d&#8217;appalto o d&#8217;opera, di servizi e  di forniture, o di somministrazione, l&#8217;esecutivo ha previsto la modifica degli obblighi in tema di necessità di <strong>DUVRI </strong>(Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza).</p>
<p>La semplificazione in questo caso prevede che il datore di lavoro Committente, che ha l&#8217;onere di  promuovere la cooperazione e il coordinamento dei lavori qualora il personale di aziende diverse sia costretto ad occupare il medesimo spazio di lavoro nel medesimo lasso di tempo scambiandosi o arricchendosi così dei rischi altrui, potrà nominare un proprio incaricato, sempre nelle attività a rischio (stra)basso, che sovraintenda a tale cooperazione e coordinamento del cui nome venga data evidenza nel contratto d&#8217;appalto.</p>
<p>Questa (povera) persona dovrà avere adeguata formazione, esperienza e competenza. In pratica dovrà essere il preposto dei preposti delle varie aziende operanti nell&#8217;appalto, quindi speriamo che la formazione sia adeguata alla figura e che, soprattutto venga detto anche a lui che è un preposto con tali responsabilità! (conosciamo sempre più spesso preposti di fatto, che non sanno cosa sia un preposto!). Il Duvri non dovrà essere redatto nei lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai dieci-uomini giorno, sempre che non esistano rischi particolari.</p>
<p>Infine per dovere di cronaca citiamo anche le semplificazioni previste per il POS (piano operativo di sicurezza, il DVR che interessa il singolo cantiere di lavorazione), il PSC (piano di sicurezza e coordinamento, il &#8220;POS&#8221; di coordinamento da stilare in caso di presenza anche non contemporanea di due aziende sul medesimo cantiere temporaneo o mobile) e il PSS (piano di sicurezza sostitutivo, documento utilizzato in sostituzione al PSC quando non previsto, nelle gare di appalto da consegnare al vincitore entro 30 giorni dall&#8217;aggiudicazione). Anche qui sono previsti modelli semplificati in definizione d&#8217;essere, che aspettiamo con molta ansia, con adozione nei stessi termini previsti per gli altri adempimenti visti.</p>
<p>Qualcosa nella sicurezza si muove, sarà davvero più sicurezza e meno carta (intesa come soldi sprecati o documenti?), o più carta per fare meno sicurezza?</p>
<p>Restiamo in attesa insieme a voi.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Dott. Daniele Scopece, RSPP, docente-formatore</em></p>
<p>Intanto se non vuoi perdere tempo e fare quello di cui la tua azienda ha veramente bisogno, pagando il prezzo giusto a misura della tua azienda, visita la nostra <a href="http://formaser.it/servizi/" target="_blank">pagina dei servizi</a> o <a href="http://formaser.it/contatti/" target="_blank">contattaci</a> senza impegno.<br />
Il nostro unico impegno è darti la sicurezza di cui hai bisogno te e i tuoi lavoratori.</p>
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		<title>LA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO NEL NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI</title>
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		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FormaSer</dc:creator>
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			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 21 dicembre 2011 è stato formalizzato l’accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano relativamente alla formazione dei lavoratori, dirigenti, preposti e Datori di Lavoro che si sono assunti l’incarico di RSPP ai sensi dell&#8217;articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.</p>
<p>Il presente accordo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 8 del 11 Gennaio 2012:</p>
<p>CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO</p>
<p>ed è entrato in vigore il dopo il decimoquinto (15°) giorno come previsto dalla legge, quindi è in essere dal <strong>26 Gennaio 2012</strong>. Sono previsti 18 mesi per eventuali adeguamenti dalla data di pubblicazione.</p>
<p>L’Accordo prevede percorsi formativi differenziati e specifici per i lavoratori, i dirigenti ed i preposti la cui durata minima è stabilita in base alla classificazione dei settori ATECO (2002-2007).</p>
<p>La <a href="http://formaser.it/i-corsi/">Formazione</a> potrà essere erogata solo da:</p>
<p>a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale; le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, altresì, autorizzare, o ricorrere a ulteriori soggetti operanti nel settore della formazione professionale accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi dell’ intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009.In tal caso detti soggetti devono, comunque, dimostrare di possedere esperienza biennale professionale maturata in ambito prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o maturata nella formazione alla <strong>salute e sicurezza nei luoghi di lavoro</strong>;</p>
<p>b) l’Università e le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;</p>
<p>c) l’INAIL;</p>
<p>d) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province Autonome di Trento e Bolzano;</p>
<p>e) la Scuola superiore della pubblica amministrazione;</p>
<p>f) altre Scuole superiori delle singole amministrazioni;</p>
<p>g) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori;</p>
<p>h) gli enti bilaterali, quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti all’articolo 2 comma 1 lettera ee) del D.Lgs. n. 81/08 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 51 del D.Lgs. n. 81/08;</p>
<p>i) i fondi interprofessionali di settore;</p>
<p>j) gli ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimento.</p>
<p>Qualora i soggetti sopra indicati ai punti dalla lettera b) alla lettera j) intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura,  questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi dell’ intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009.</p>
<p>Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli enti bilaterali e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi unicamente di strutture formative di loro diretta emanazione.</p>
<p>I docenti devono avere una esperienza almeno triennale in materia di  tutela della salute e sicurezza sul lavoro maturata nei settori pubblici o privati.</p>
<p>FormaSer si avvale di professionisti qualificati che posseggono tutti i requisiti e specializzazioni per l&#8217;erogazione dei corsi e collabora già da tempo nel campo della formazione della sicurezza sul lavoro ex D.lgs.81/08 con Enti Bilaterali riconosciuti sul territorio nazionale.</p>
<p>Di seguito sono schematizzati i requisiti minimi richiesti per la formazione dei <a href="http://formaser.it/portfolio/corso-responsabile-s-p-p-per-datore-di-lavoro-16-h/">Datori di Lavoro</a> che svolgono la funzione di RSPP, dei <a href="http://formaser.it/portfolio/corso-di-formazione-base-per-i-lavoratori-48-h/">lavoratori</a>, dei <a href="http://formaser.it/portfolio/corso-per-preposti-e-dirigenti/">dirigenti</a>, dei <a href="http://formaser.it/portfolio/corso-per-preposti-e-dirigenti/">preposti</a>. Presentiamo anche schema della classificazione del rischio delle aziende in base al modulo Ateco di appartenenza individuato.</p>
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<a href='http://formaser.it/sicurezza-lavoro/la-formazione-in-materia-di-sicurezza-sul-lavoro-nel-nuovo-accordo-stato-regioni/attachment/formazione-dl-rspp-2/' title='Formazione DL RSPP'><img width="150" height="150" src="http://formaser.it/wp-content/uploads/2012/02/Formazione-DL-RSPP1-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Formazione DL RSPP" title="Formazione DL RSPP" /></a>
<a href='http://formaser.it/sicurezza-lavoro/la-formazione-in-materia-di-sicurezza-sul-lavoro-nel-nuovo-accordo-stato-regioni/attachment/formazione-lavoratori/' title='Formazione Lavoratori'><img width="150" height="150" src="http://formaser.it/wp-content/uploads/2012/02/Formazione-Lavoratori-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Formazione Lavoratori" title="Formazione Lavoratori" /></a>
<a href='http://formaser.it/sicurezza-lavoro/la-formazione-in-materia-di-sicurezza-sul-lavoro-nel-nuovo-accordo-stato-regioni/attachment/formazione-preposti-2/' title='Formazione Preposti'><img width="150" height="150" src="http://formaser.it/wp-content/uploads/2012/02/Formazione-Preposti1-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Formazione Preposti" title="Formazione Preposti" /></a>
<a href='http://formaser.it/sicurezza-lavoro/la-formazione-in-materia-di-sicurezza-sul-lavoro-nel-nuovo-accordo-stato-regioni/attachment/formazione-dirigenti/' title='Formazione Dirigenti'><img width="150" height="150" src="http://formaser.it/wp-content/uploads/2012/02/Formazione-Dirigenti-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Formazione Dirigenti" title="Formazione Dirigenti" /></a>
<a href='http://formaser.it/sicurezza-lavoro/la-formazione-in-materia-di-sicurezza-sul-lavoro-nel-nuovo-accordo-stato-regioni/attachment/classificazione-dei-rischi-ateco/' title='Classificazione dei Rischi ATECO'><img width="150" height="150" src="http://formaser.it/wp-content/uploads/2012/02/Classificazione-dei-Rischi-ATECO-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Classificazione dei Rischi ATECO" title="Classificazione dei Rischi ATECO" /></a>

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