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	<title> &#187; FormaSer  Formazione &amp; Servizi</title>
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	<description>Formazione &#38; Servizi</description>
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		<title>Più Sicurezza, meno carta&#8230;Siamo Sicuri?</title>
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		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 15:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FormaSer</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Nel disegno di legge licenziato dal Governo il 16 ottobre 2012 si parla di azioni di &#8220;Semplificazione&#8221; agli adempimenti, soprattutto da un punto di vista cartaceo, legati alla Sicurezza sul Lavoro. L&#8217;intento è quello di adeguarsi agli standard e alle procedure in vigore nelle altre esperienze internazionali e di facilitare il controllo da parte degli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel disegno di legge licenziato dal Governo il 16 ottobre 2012 si parla di azioni di &#8220;Semplificazione&#8221; agli adempimenti, soprattutto da un punto di vista cartaceo, legati alla Sicurezza sul Lavoro. L&#8217;intento è quello di adeguarsi agli standard e alle procedure in vigore nelle altre esperienze internazionali e di facilitare il controllo da parte degli organi di vigilanza che, ad oggi, si trovano spesso davanti documenti di ogni tipo che devono perdere tempo ad analizzare e studiare per misurarne la validità e, in molti casi, la reale attinenza all&#8217;attività in esame (il copia e incolla regna in presenza di ignoranza!) con un occhio all&#8217;abbattimento dei costi per le piccole e medie imprese.</p>
<p><strong><a href="http://formaser.it/wp-content/uploads/2012/10/Discente-Studioso.corsi-FormaSer.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1118" title="Discente-Studioso.corsi FormaSer" src="http://formaser.it/wp-content/uploads/2012/10/Discente-Studioso.corsi-FormaSer.png" alt="" width="300" height="400" /></a>Cosa potrebbe cambiare in pratica?</strong></p>
<p>Riferendoci al <strong>DVR</strong> (documento di valutazione dei rischi) si torna al sogno,ormai utopistico, di avere dal ministero stesso dei modelli da compilare che siano uguali per tutti. In effetti il nostro scetticismo deriva dal fatto che dal lontano D.lgs. 626/94 stiamo ancora aspettando un unico modello di DVR che non permetta a qualche organo competente di sanzionare perché la forma grammaticale non è del tutto idonea!<br />
Come già avvenuto nel caso della formazione per Datori di lavoro RSPP, Dirigenti, Preposti e lavoratori, si potrebbe cercare di individuare le attività a basso rischio infortunistico sulla base di criteri e parametri oggettivi (in Italia!). Vabbè, crediamoci e speriamo bene! Una volta fatta l&#8217;oggettiva distinzione, i datori di lavoro potranno attestare (quindi autocertificare come prima?) di aver compiuto la valutazione dei rischi, fermi restando i relativi obblighi, utilizzando il fantomatico modello ministeriale.</p>
<p>Qui siamo alle solite sul principio dell&#8217;autocertificazione. Se certifico di aver fatto la valutazione dei rischi, come la dimostro in presenza degli organi di controllo competenti o se qualcuno dei miei lavoratori ha la &#8220;sfortuna&#8221; di farsi male? Pensiamo che a questo punto la frase &#8220;<em>fermi restando i relativi obbligh</em>i&#8221; acquisisca un senso compiuto. Speriamo!</p>
<p>Tale decreto dovrebbe entrare in vigore entro 60 giorni (ma cambiate ogni tanto, dite 65 giorni o magari 80, tanto per far credere che non è un tempo standard inventato ma una reale misurazione programmata da qualcuno!) dall&#8217;entrata in vigore della legge di semplificazione, ma le probabilità che i tempi vengano rispettati sono molto basse.<br />
Per ora quindi teniamoci che la semplificazione introdotta, fino alla pubblicazione del decreto attuativo, permette alle aziende fino a 10 lavoratori di usufruire delle procedure standardizzate in corso di definizione (!) e comunque fino al 31 dicembre 2012 di effettuare la famosa autocertificazione che, lo ricordiamo a tutti coloro che credono di aver trovato il Santo Graal, espone a sanzioni penali in caso di falsa dichiarazione. Ci spieghiamo: se dichiaro di aver fatto la valutazione e poi mi controllano e non ho niente che lo attesti veramente, come faccio ad aver fatto la valutazione? Chiaro? Punto!<br />
Inoltre i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori, sempre fino alla pubblicazione del decreto attuativo, potranno effettuare la valutazione sempre sulla base delle fantomatiche procedure standardizzate.</p>
<p>In riferimento agli obblighi derivanti dai contratti d&#8217;appalto o d&#8217;opera, di servizi e  di forniture, o di somministrazione, l&#8217;esecutivo ha previsto la modifica degli obblighi in tema di necessità di <strong>DUVRI </strong>(Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza).</p>
<p>La semplificazione in questo caso prevede che il datore di lavoro Committente, che ha l&#8217;onere di  promuovere la cooperazione e il coordinamento dei lavori qualora il personale di aziende diverse sia costretto ad occupare il medesimo spazio di lavoro nel medesimo lasso di tempo scambiandosi o arricchendosi così dei rischi altrui, potrà nominare un proprio incaricato, sempre nelle attività a rischio (stra)basso, che sovraintenda a tale cooperazione e coordinamento del cui nome venga data evidenza nel contratto d&#8217;appalto.</p>
<p>Questa (povera) persona dovrà avere adeguata formazione, esperienza e competenza. In pratica dovrà essere il preposto dei preposti delle varie aziende operanti nell&#8217;appalto, quindi speriamo che la formazione sia adeguata alla figura e che, soprattutto venga detto anche a lui che è un preposto con tali responsabilità! (conosciamo sempre più spesso preposti di fatto, che non sanno cosa sia un preposto!). Il Duvri non dovrà essere redatto nei lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai dieci-uomini giorno, sempre che non esistano rischi particolari.</p>
<p>Infine per dovere di cronaca citiamo anche le semplificazioni previste per il POS (piano operativo di sicurezza, il DVR che interessa il singolo cantiere di lavorazione), il PSC (piano di sicurezza e coordinamento, il &#8220;POS&#8221; di coordinamento da stilare in caso di presenza anche non contemporanea di due aziende sul medesimo cantiere temporaneo o mobile) e il PSS (piano di sicurezza sostitutivo, documento utilizzato in sostituzione al PSC quando non previsto, nelle gare di appalto da consegnare al vincitore entro 30 giorni dall&#8217;aggiudicazione). Anche qui sono previsti modelli semplificati in definizione d&#8217;essere, che aspettiamo con molta ansia, con adozione nei stessi termini previsti per gli altri adempimenti visti.</p>
<p>Qualcosa nella sicurezza si muove, sarà davvero più sicurezza e meno carta (intesa come soldi sprecati o documenti?), o più carta per fare meno sicurezza?</p>
<p>Restiamo in attesa insieme a voi.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Dott. Daniele Scopece, RSPP, docente-formatore</em></p>
<p>Intanto se non vuoi perdere tempo e fare quello di cui la tua azienda ha veramente bisogno, pagando il prezzo giusto a misura della tua azienda, visita la nostra <a href="http://formaser.it/servizi/" target="_blank">pagina dei servizi</a> o <a href="http://formaser.it/contatti/" target="_blank">contattaci</a> senza impegno.<br />
Il nostro unico impegno è darti la sicurezza di cui hai bisogno te e i tuoi lavoratori.</p>
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		<title>Sicurezza sul Lavoro: quando la delega esonera dal controllo</title>
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		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 14:04:12 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Il rappresentante legale, in presenza di una valida delega di funzioni, non è tenuto a vigilare sui singoli processi lavorativi di cui non è responsabile. Lo dice la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 10702 del 19 marzo 2012, ha assolto con formula piena la rappresentante legale di una società, affermando che l&#8217;imprenditore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://formaser.it/wp-content/uploads/2012/03/transfer.png"><img class="alignright size-medium wp-image-1086" title="transfer" src="http://formaser.it/wp-content/uploads/2012/03/transfer-300x150.png" alt="" width="300" height="150" /></a>Il rappresentante legale, in presenza di una valida delega di funzioni, non è tenuto a vigilare sui singoli processi lavorativi di cui non è responsabile. Lo dice la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 10702 del 19 marzo 2012, ha assolto con formula piena la rappresentante legale di una società, affermando che l&#8217;imprenditore non è tenuto a essere operativo sulla sicurezza se non per quanto riguarda la vigilanza sul manager delegato. Occorre specificare che la delega di cui si discute non fa venir meno gli obblighi di vigilanza. Tuttavia qui si parla, come dispone il testo unico, di una vigilanza &#8220;alta&#8221;, quella cioè in carico al delegato.</p>
<p>La cosa più importante da considerare è il principio che sta alla base della delega. Questa ha senso se il delegante (o perché non sa, o perché non può, o perché non vuole agire in prima persona) trasferisce incombenze proprie ad altri, cui demanda i pertinenti poteri. Al delegato vengono trasferite le competenze afferenti la gestione del rischio lavorativo. Da ciò se ne deduce che al delegante spetta il controllo del processo gestionale generale affidato al delegato, ma non la verifica di ogni operazione sul campo eseguita dai lavoratori, in capo invece al delegato.</p>
<p>Questa decisione scatenerà il putiferio, ma per il momento la Suprema corte ha chiuso definitivamente il sipario sulla vicenda in esame assolvendo completamente la rappresentante legale dalle accuse di omicidio colposo scattate dopo la morte di un operaio in cantiere.</p>
<p>Estratto da Italia Oggi del 20/03/2012</p>
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		<title>CORSI HACCP &#8211; METTERSI AL SICURO DALLE SANZIONI</title>
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		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:42:54 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Ideata negli anni sessanta negli Stati Uniti per garantire l&#8217;igiene e la conservazione dei prodotti alimentari forniti agli astronauti, la Hazard Analysis and Critical Control Point (H.A.C.C.P.) entra in vigore in Europa nel 1993. A oggi la normativa in materia si basa sui regolamenti CE 852/04, 178/02 e la delibera 852/09 e disposizioni n° 282/02 della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Ideata negli anni sessanta negli Stati Uniti per garantire l&#8217;igiene e la conservazione dei prodotti alimentari forniti agli astronauti, la <strong>Hazard Analysis and Critical Control Point</strong> (H.A.C.C.P.) entra in vigore in Europa nel 1993.</p>
<p style="text-align: left;">A oggi la normativa in materia si basa sui regolamenti CE 852/04, 178/02 e la delibera 852/09 e disposizioni n° 282/02 della Regione Lazio. Nella pagina dei <a href="http://formaser.it/servizi/">servizi FormaSer</a> relativa all&#8217;HACCP è possibile trovare tutta la nostra offerta di consulenza.</p>
<p style="text-align: left;">In questa sede ci preme avvertire la nostra clientela e chi è in cerca di un partner affidabile per l&#8217;adeguamento normativo della propria attività di un&#8217;incredibile offerta.</p>
<p><a href="http://formaser.it/wp-content/uploads/2012/02/Volantino-corsi-HACCP-20121.jpg"><img class="alignnone  wp-image-930" title="Volantino corsi HACCP 2012" src="http://formaser.it/wp-content/uploads/2012/02/Volantino-corsi-HACCP-20121.jpg" alt="" width="496" height="490" /></a></p>
<p><a href="http://formaser.it/contatti/">Contattaci</a> per iscriverti direttamente al corso o avere informazioni in merito.</p>
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		<title>NOVITÀ PRIVACY 2012: IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI</title>
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		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 22:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessa76</dc:creator>
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		<description><![CDATA[iamo in attesa di avere notizie sul destino degli adempimenti della Privacy dal “decreto semplificazioni” in pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. La norma, infatti, dovrebbe abrogare la lettera g) dell’art. 34 comma 1 del D.lgs. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali e il comma 1 bis del medesimo articolo (procedura semplificata solo per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong><br />
<span class="dropcap1 ie6fix">S</span>iamo in attesa di avere notizie sul destino degli adempimenti della Privacy dal “decreto semplificazioni” in pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.<br />
La norma, infatti, dovrebbe abrogare la lettera g) dell’art. 34 comma 1 del D.lgs. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali e il comma 1 bis del medesimo articolo (procedura semplificata solo per le PMI attraverso l’autocertificazione), nonché i punti da 19 a 19.8 e 26 del relativo Allegato B.</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>QUINDI, COSA DEVONO FARE LE AZIENDE IN MATERIA DI PRIVACY?</strong></span><br />
Innanzitutto l’adeguamento alla Privacy in Italia NON È la redazione del DPS, già in vigore con l’ex D.lgs. 675/96, così come sarebbe sciocco pensare che la sicurezza sul lavoro sia solo la redazione del Documento di valutazione dei rischi (ex D.lgs. 81/08 smi), senza pensare minimamente alla reale sicurezza dei lavoratori, o, come nel nostro caso, dei dati delle persone e dei loro diritti di riservatezza.<br />
Il DPS non è che una delle misure minime di sicurezza obbligatorie, finalizzate alla riduzione dei rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito di dati personali.<br />
Lo stesso articolo 34 infatti specifica come il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell&#8217;allegato B).</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>RIMANE OBBLIGATORIO</strong></span><br />
1    l’autenticazione informatica;<br />
2    l’adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione<br />
3    l’utilizzazione di un sistema di autorizzazione<br />
4    l’aggiornamento periodico dell&#8217;individuazione dell&#8217;ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla    manutenzione degli strumenti elettronici<br />
5    la protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici<br />
6    l’adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi<br />
7    g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza<br />
8    l’adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari</p>
<p>Chi in questi anni ha provveduto onestamente all’adeguamento alla norma sa che la Privacy è un complesso burocratico costituito anche da:<br />
1.    designazioni e nomine (eventuali responsabili interni e esterni, incaricati, amministratori di sistema, responsabili della videosorveglianza);<br />
2.    obblighi di informativa ed eventuale consenso al trattamento (art. 13)<br />
3.    particolari provvedimenti generali dell’autorità Garante (videosorveglianza, amministratori di sistema, uso di Internet e mail nei luoghi di lavoro, ecc.)<br />
4.    previsioni specifiche previste nelle autorizzazioni generali o in provvedimenti simili (autorizzazione al trattamento di dati genetici, dati relativi al traffico ecc.)</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>LA FINE DEI NOSTRI DATI PIÙ INTIMI?</strong></span><br />
Adempimenti che rimangono in vigore, ma non dovranno più essere riportati nel D.P.S. per cui, rispetto a quando i processi di semplificazione riguardavano solo le imprese (che trattano dati per finalità amministrativo-contabili), stavolta, la sua eliminazione riguarderà tutti i titolari, pubblici e privati.<br />
Questo vuol dire che le procedure di sicurezza per i dati trattati, da ospedali, cliniche private, banche, assicurazioni e pubbliche amministrazioni non dovranno più essere rese note e quindi TRASCURATE!<br />
Rimangono in vigore sanzioni e potenziali controlli da parte dell’Autorità Garante, anche tramite il nucleo operativo privacy della GDF (su 230 controlli nel 1semestre 20122, 181 sono stati sanzionatori).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>LA LOGICA SUPERA OGNI REGOLA!</strong></span></p>
<p>Eliminare il D.P.S. non vuol dire abrogare la Privacy e fregarsene della sicurezza dei dati.<br />
Il titolare coscienzioso, elaborerà comunque un documento di sintesi dei provvedimenti in essere in azienda per garantire la sicurezza e si risparmierà un sacco di fatica in caso di controllo.<br />
Il titolare più ingenuo riterrà che la Privacy sia solo una perdita di tempo e soldi e che questa è l’occasione giusta per avere una scusa!<br />
La lungimiranza e il successo appartengono a pochi.<br />
Chi vuole avere successo sa che occorre assumersi le proprie responsabilità, perciò se il decreto avrà nella prassi l’effetto di spingere i titolari a sostituire il D.P.S. eccessivamente formale dell’All. B con un nuovo documento più flessibile, il legislatore avrà raggiunto un risultato di pregio.<br />
Rimaniamo perciò in attesa di vedere il testo effettivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale e poi gli eventuali interventi di modifica in sede di conversione in parlamento.</p>
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