VIOLAZIONI DEI DATA BASE – LE NUOVE REGOLE
Nuove regole per la sicurezza dei dati in rete e nelle tlc (garanteprivacy.it)
Il Garante per la Protezione dei dati ha pubblicato le “Linee guida in materia di attuazione della disciplina sulla comunicazione delle violazioni di dati personali” – Consultazione pubblica – 26 luglio 2012 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2012).
La direttiva 2002/58/Ce (c.d. direttiva e-Privacy) afferma che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica devono adottare “appropriate misure tecniche e organizzative” per assicurare “un livello di sicurezza adeguato al rischio esistente” (art. 4, comma 1). Nella direttiva 2009/136/Ce (che ha modificato la direttiva 2002/58/Ce) si è tenuto conto, in particolare, del fatto che un evento che coinvolga i dati personali, se non trattato in modo adeguato e tempestivo, può provocare un grave danno economico e sociale al contraente (o alle altre persone interessate), tra cui l’usurpazione d’identità (cfr. considerando 61).
Con il recepimento delle suindicate previsioni tramite il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69, con il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nell’art. 9 della legge comunitaria del 2010 (legge 15 dicembre 2011, n. 217, pubblicata in G.U. 2 gennaio 2012, n. 1), i fornitori di servizi di comunicazione elettronica sono oggi tenuti a comunicare senza indebiti ritardi al Garante e, in alcuni casi, al contraente o ad altre persone interessate, l’occorrenza dei predetti eventi, qualificati come “violazioni di dati personali”.
In attuazione della direttiva europea in materia di sicurezza e privacy nel settore delle comunicazioni elettroniche, di recente recepita dall’Italia, il Garante per la privacy ha fissato un primo quadro di regole in base alle quali le società di tlc e i fornitori di servizi di accesso a Internet saranno tenuti a comunicare, oltre che alla stessa Autorità, anche agli utenti le “violazioni di dati personali” (“data breaches”) che i loro data base dovessero subire a seguito di attacchi informatici, o di eventi avversi, quali incendi o altre calamità.
La comunicazione agli utenti deve avvenire al massimo entro 3 giorni dalla violazione e non è dovuta se si dimostra di aver utilizzato misure di sicurezza e sistemi di cifratura e di anonimizzazione che rendono inintelligibili i dati.
Chi deve comunicare le violazioni?
L’obbligo di comunicare le violazione di dati personali spetta esclusivamente ai fornitori di servizi telefonici e di accesso a Internet. L’adempimento non riguarda quindi le reti aziendali, gli Internet point (che si limitano a mettere a disposizione dei clienti i terminali per la navigazione), i motori di ricerca, i siti Internet che diffondono contenuti.
Il “registro delle violazioni”
Per consentire l’attività di accertamento del Garante, i provider dovranno tenere un inventario costantemente aggiornato delle violazioni subite che dia conto delle circostanze in cui queste si sono verificate, le conseguenze che hanno avuto e i provvedimenti adottati a seguito del loro verificarsi.
Le sanzioni
Non comunicare al Garante la violazione dei dati personali o provvedere in ritardo espone a una sanzione amministrativa che va da 25mila a 150mila euro. Stesso discorso per la omessa o mancata comunicazione agli interessati, siano essi soggetti pubblici, privati o persone fisiche: qui la sanzione prevista va da 150 euro a 1000 euro per ogni società o persona interessata. La mancata tenuta dell’inventario aggiornato è punita con la sanzione da 20mila a 120mila euro.
Qualora si verificasse una violazione, come la comunichiamo al Garante per la Privacy?
Tramite l’apposito modulo “Modello di comunicazione al Garante“.
Per ulteriori approfondimenti potete consultare le linee guida complete previste dal provvedimento