Autocertificazione Valutazione dei Rischi : SCADENZA AL 30 giugno 2012
Il Dlgs 81/08 recita all’art 29 comma 5: “I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, NON OLTRE IL 30 GIUGNO 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonchè g).”
Dal 1 luglio 2012 cessa il periodo transitorio che consentiva, limitatamente alle aziende famigliari, a basso rischio, e con meno di 10 dipendenti l’autocertificazione valutazione dei rischi disciplinata dall’art. 46 del DPR 445/2000.
Ma cos’è un’autocertificazione?
Il termine indica le dichiarazioni sostitutive di certificazioni che consentono al cittadino di sostituire a tutti gli effetti ed a titolo definitivo, attraverso una propria dichiarazione sottoscritta, certificazioni amministrative relative a stati, qualità personali e fatti. I certificati possono essere sostituiti da una dichiarazione in carta semplice e senza necessità dell’autentica della firma. La mancata accettazione dell’autocertificazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio.
E tutti coloro che fino ad oggi hanno provveduto a certificare l’avvenuta valutazione di rischi con questo sistema?
Qui viene la bella notizia per tutti i clienti della FormaSer Srl.
In questi anni, infatti, abbiamo offerto a tutte le aziende fino a 10 lavoratori la possibilità di redarre il classico D.V.R. oppure di redarre la versione semplificata. Erroneamente in molti casi l’abbiamo sentita chiamare autocertificazione, ma in realtà si tratta di un vero e proprio DVR in miniatura poichè riporta dati comuni al “fratello” più grande ed è corredato dalle procedure operative specifiche di ogni singola attività lavorativa.
Questo, con grande soddisfazione nostra come riconoscimento di chi lavora ancora bene in un mercato fatto di prezzi e non di attenzione al cliente e ai lavoratori, fa si che, tutti coloro che si sono affidati alla nostra competenza, oggi si ritrovano un documento che non avrà nessuna scadenza fino a che non si presenteranno le condizioni già previste dalla normativa vigente o saranno comunicate variazioni legislative in merito.
La valutazione ed il relativo documento, infatti, devono essere rielaborati:
• in caso di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori;
• in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;
• in seguito ad infortuni significativi;
• quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
In seguito a tale rielaborazione, le misure di prevenzione dovranno essere aggiornate.
Per tutti gli altri invece, se hanno provveduto ad una semplice autocertificazione, dovranno redigere un documento (documento di valutazione dei rischi) in cui siano valutati tutti i rischi, compreso il rischio stress lavoro correlato, obbligo che sembra essere passato di moda ma espone tutt’oggi a responsabilità penali.
Per ogni informazione non esitate a contattarci ai nostri recapiti.