Più Sicurezza, meno carta…Siamo Sicuri?
Nel disegno di legge licenziato dal Governo il 16 ottobre 2012 si parla di azioni di “Semplificazione” agli adempimenti, soprattutto da un punto di vista cartaceo, legati alla Sicurezza sul Lavoro. L’intento è quello di adeguarsi agli standard e alle procedure in vigore nelle altre esperienze internazionali e di facilitare il controllo da parte degli organi di vigilanza che, ad oggi, si trovano spesso davanti documenti di ogni tipo che devono perdere tempo ad analizzare e studiare per misurarne la validità e, in molti casi, la reale attinenza all’attività in esame (il copia e incolla regna in presenza di ignoranza!) con un occhio all’abbattimento dei costi per le piccole e medie imprese.
Cosa potrebbe cambiare in pratica?
Riferendoci al DVR (documento di valutazione dei rischi) si torna al sogno,ormai utopistico, di avere dal ministero stesso dei modelli da compilare che siano uguali per tutti. In effetti il nostro scetticismo deriva dal fatto che dal lontano D.lgs. 626/94 stiamo ancora aspettando un unico modello di DVR che non permetta a qualche organo competente di sanzionare perché la forma grammaticale non è del tutto idonea!
Come già avvenuto nel caso della formazione per Datori di lavoro RSPP, Dirigenti, Preposti e lavoratori, si potrebbe cercare di individuare le attività a basso rischio infortunistico sulla base di criteri e parametri oggettivi (in Italia!). Vabbè, crediamoci e speriamo bene! Una volta fatta l’oggettiva distinzione, i datori di lavoro potranno attestare (quindi autocertificare come prima?) di aver compiuto la valutazione dei rischi, fermi restando i relativi obblighi, utilizzando il fantomatico modello ministeriale.
Qui siamo alle solite sul principio dell’autocertificazione. Se certifico di aver fatto la valutazione dei rischi, come la dimostro in presenza degli organi di controllo competenti o se qualcuno dei miei lavoratori ha la “sfortuna” di farsi male? Pensiamo che a questo punto la frase “fermi restando i relativi obblighi” acquisisca un senso compiuto. Speriamo!
Tale decreto dovrebbe entrare in vigore entro 60 giorni (ma cambiate ogni tanto, dite 65 giorni o magari 80, tanto per far credere che non è un tempo standard inventato ma una reale misurazione programmata da qualcuno!) dall’entrata in vigore della legge di semplificazione, ma le probabilità che i tempi vengano rispettati sono molto basse.
Per ora quindi teniamoci che la semplificazione introdotta, fino alla pubblicazione del decreto attuativo, permette alle aziende fino a 10 lavoratori di usufruire delle procedure standardizzate in corso di definizione (!) e comunque fino al 31 dicembre 2012 di effettuare la famosa autocertificazione che, lo ricordiamo a tutti coloro che credono di aver trovato il Santo Graal, espone a sanzioni penali in caso di falsa dichiarazione. Ci spieghiamo: se dichiaro di aver fatto la valutazione e poi mi controllano e non ho niente che lo attesti veramente, come faccio ad aver fatto la valutazione? Chiaro? Punto!
Inoltre i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori, sempre fino alla pubblicazione del decreto attuativo, potranno effettuare la valutazione sempre sulla base delle fantomatiche procedure standardizzate.
In riferimento agli obblighi derivanti dai contratti d’appalto o d’opera, di servizi e di forniture, o di somministrazione, l’esecutivo ha previsto la modifica degli obblighi in tema di necessità di DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza).
La semplificazione in questo caso prevede che il datore di lavoro Committente, che ha l’onere di promuovere la cooperazione e il coordinamento dei lavori qualora il personale di aziende diverse sia costretto ad occupare il medesimo spazio di lavoro nel medesimo lasso di tempo scambiandosi o arricchendosi così dei rischi altrui, potrà nominare un proprio incaricato, sempre nelle attività a rischio (stra)basso, che sovraintenda a tale cooperazione e coordinamento del cui nome venga data evidenza nel contratto d’appalto.
Questa (povera) persona dovrà avere adeguata formazione, esperienza e competenza. In pratica dovrà essere il preposto dei preposti delle varie aziende operanti nell’appalto, quindi speriamo che la formazione sia adeguata alla figura e che, soprattutto venga detto anche a lui che è un preposto con tali responsabilità! (conosciamo sempre più spesso preposti di fatto, che non sanno cosa sia un preposto!). Il Duvri non dovrà essere redatto nei lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai dieci-uomini giorno, sempre che non esistano rischi particolari.
Infine per dovere di cronaca citiamo anche le semplificazioni previste per il POS (piano operativo di sicurezza, il DVR che interessa il singolo cantiere di lavorazione), il PSC (piano di sicurezza e coordinamento, il “POS” di coordinamento da stilare in caso di presenza anche non contemporanea di due aziende sul medesimo cantiere temporaneo o mobile) e il PSS (piano di sicurezza sostitutivo, documento utilizzato in sostituzione al PSC quando non previsto, nelle gare di appalto da consegnare al vincitore entro 30 giorni dall’aggiudicazione). Anche qui sono previsti modelli semplificati in definizione d’essere, che aspettiamo con molta ansia, con adozione nei stessi termini previsti per gli altri adempimenti visti.
Qualcosa nella sicurezza si muove, sarà davvero più sicurezza e meno carta (intesa come soldi sprecati o documenti?), o più carta per fare meno sicurezza?
Restiamo in attesa insieme a voi.
Dott. Daniele Scopece, RSPP, docente-formatore
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