Sicurezza sul Lavoro: quando la delega esonera dal controllo

Posted in: Sicurezza Lavoro- mar 21, 2012 No Comments

Il rappresentante legale, in presenza di una valida delega di funzioni, non è tenuto a vigilare sui singoli processi lavorativi di cui non è responsabile. Lo dice la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 10702 del 19 marzo 2012, ha assolto con formula piena la rappresentante legale di una società, affermando che l’imprenditore non è tenuto a essere operativo sulla sicurezza se non per quanto riguarda la vigilanza sul manager delegato. Occorre specificare che la delega di cui si discute non fa venir meno gli obblighi di vigilanza. Tuttavia qui si parla, come dispone il testo unico, di una vigilanza “alta”, quella cioè in carico al delegato.

La cosa più importante da considerare è il principio che sta alla base della delega. Questa ha senso se il delegante (o perché non sa, o perché non può, o perché non vuole agire in prima persona) trasferisce incombenze proprie ad altri, cui demanda i pertinenti poteri. Al delegato vengono trasferite le competenze afferenti la gestione del rischio lavorativo. Da ciò se ne deduce che al delegante spetta il controllo del processo gestionale generale affidato al delegato, ma non la verifica di ogni operazione sul campo eseguita dai lavoratori, in capo invece al delegato.

Questa decisione scatenerà il putiferio, ma per il momento la Suprema corte ha chiuso definitivamente il sipario sulla vicenda in esame assolvendo completamente la rappresentante legale dalle accuse di omicidio colposo scattate dopo la morte di un operaio in cantiere.

Estratto da Italia Oggi del 20/03/2012

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